disciplinari Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o un Vice-Cancelliere che abbia commesso una colpa di gravita' minore di quella menzionata all'articolo 46, paragrafo 1, e' oggetto di misure disciplinari secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art47 · fonte su Normattiva