per comportamento scorretto dinanzi alla Corte 1. La Corte puo' sanzionare le persone che, dinanzi alla stessa, assumono comportamenti scorretti anche disturbando i lavori o rifiutando deliberatamente di osservarne gli ordini, con provvedimenti amministrativi diversi dalla detenzione quali ad esempio l'allontanamento temporaneo o definitivo dall'aula, un'ammenda o altri provvedimenti analoghi previsti nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 2. Il regime delle sanzioni indicate al paragrafo 1 e' stabilito nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art71 · fonte su Normattiva