Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

Art. 7 — Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari

L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. _ (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari) _ 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'. 2. Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi. 3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi, la revoca se non e' in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto. 4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca. 5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia".

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 22/2000

    Parametro
    27 gennaio 2000

    Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000. Il Presidente: Vassalli Il relatore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 105 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468~art7 · fonte su Normattiva