d'appello 1. Ai fini delle procedure previste all'articolo 81 e nel presente articolo, la Camera d'appello ha tutti i poteri della Camera di primo grado. 2. Se la Camera d'appello conclude che la procedura oggetto di appello e' affetta da vizi tali da pregiudicare la regolarita' della decisione o della condanna, o che la decisione o la condanna oggetto di appello sono gravemente viziate da un errore di fatto o di diritto essa puo':
- a)annullare o modificare la decisione o la condanna; oppure
- b)ordinare un nuovo processo dinanzi una altra camera di primo grado. A tal fine, la Camera d'appello puo' rinviare una questione di fatto dinanzi alla Camera di primo grado inizialmente adita affinche' quest'ultima decida la questione e le faccia rapporto, oppure puo' essa stessa chiedere elementi di prova per essere in grado di decidere. Quando la sola persona condannata, o il Procuratore a suo nome, hanno presentato appello contro la decisione o la condanna quest'ultima non puo' essere modificata a scapito della persona condannata. 3. Se, nell'ambito di un appello contro una condanna, la Camera d'appello constata che la pena e' sproporzionata rispetto al crimine, essa puo' modificarla secondo il capitolo VII. 4. La sentenza della Camera d'appello e' adottata a maggioranza dei giudici e pronunciata in udienza pubblica. La sentenza e' motivata. Se non vi e' unanimita', la sentenza deve contenere i pareri della maggioranza e della minoranza, ma un giudice puo' far valere un'opinione individuale o un'opinione dissidente su una questione di diritto. 5. La Camera di appello puo' pronunciare la sua sentenza in assenza della persona prosciolta o condannata.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
