[1]della condanna o della pena.
[2]1. La persona dichiarata colpevole oppure, se e' deceduta, il coniuge, i figli, i genitori o ogni persona vivente al momento del suo decesso, che essa ha espressamente designato per iscritto a tal fine, o il Procuratore a nome di questa persona, possono adire la Camera d'appello con una domanda di revisione della decisione definitiva sulla colpevolezza o la pena per i seguenti motivi:
- a)E' emerso un fatto nuovo che:
- i)non era conosciuto al momento del processo, senza che cio' possa essere imputato, in tutto o in parte, al ricorrente; e
- ii)se fosse stato constatato al momento del processo avrebbe probabilmente comportato un diverso verdetto,
- b)risulta che un elemento probatorio decisivo stabilito durante il processo e sulla base del quale si e' stabilita la colpevolezza era falso, contraffatto o falsificato;
- c)uno o piu' giudici che hanno concorso alla decisione sulla colpevolezza o che hanno convalidato le imputazioni hanno commesso nel caso in oggetto un atto costituente errore grave o inadempimento ai loro doveri, di gravita' sufficiente da far si che siano esonerati dalle loro funzioni in attuazione dell'articolo 46. 2. La Camera d'appello respinge la domanda se la ritiene infondata. Se giudica che la domanda si basa su validi motivi essa puo', a seconda di come convenga:
- a)convocare nuovamente la Camera di primo grado che ha pronunciato la sentenza iniziale; b)istituire una nuova Camera di primo grado;
- c)rimanere investita del caso, in vista di determinare dopo aver inteso le parti secondo le modalita' previste nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, se la sentenza debba essere riveduta.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
