[1]alle persone arrestate e condannate. 1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a riparazione. 2. Se una condanna definitiva e' in seguito annullata in quanto un fatto nuovo, o recentemente rivelato, dimostra che e' stato commesso un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di detta condanna e' indennizzata in conformita' alle leggi, a meno che non sia provato che il non aver rivelato il fatto in tempo utile e' imputabile alla stessa persona in tutto o in parte.

[2]3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di elementi affidabili che e' stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto essa puo', a sua discrezione concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, ad una persona che era stata liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o in quanto il procedimento giudiziario aveva cessato per via di questo fatto.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art85 · fonte su Normattiva