Allorche' una condanna penale definitiva viene annullata o la grazia viene accordata poiche' nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verra' indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rilevato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
