Allorche' una condanna penale definitiva viene annullata o la grazia viene accordata poiche' nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verra' indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rilevato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;98~protocollo-art3 · fonte su Normattiva