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[1]Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 13. - E' sostituito dal seguente: "L'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e' sostituito dal seguente: "Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella A), dagli uffici del registro (tabella B), dagli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella C), dagli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella E), e' prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 16 (ultimo comma), 17, 19. A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la direzione generale delle imposte dirette, presso la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette e' dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle A, B, E, riscossi dai corrispondenti uffici provinciali. A favore del personale in servizio presso la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e' dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli uffici provinciali da questa dipendenti (tabella C), una quota in ragione del 10 per cento. Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del catasto e dei servizi tecnici erariali, della dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze - tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entita' numerica del personale di ciascuna direzione generale - dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento. Il Ministro per le finanze dispone, inoltre, il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria). Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi, viene ripartito, con i medesimi criteri di cui al primo comma, fra il personale delle direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti, con una quota non superiore ai due terzi, e quello della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze con una quota non inferiore ad un terzo. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento e di riparto di cui ai precedenti commi, ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione. La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261".

[2]TITOLO V. - E' sostituito dal seguente:

[3]TITOLO V. "Ministero del tesoro, Corte dei conti ed uffici dipendenti"

[4]Art. 16. - E' sostituito dal seguente: "Sul totale dei diritti di cui alla, tabella F e' prelevata alla fine di ciascun bimestre una quota dell'1 per cento da accantonare in apposito fondo per concessione di sussidi immediati - in base a criteri da stabilirsi con decreti del Ministro per il tesoro - nei casi di morte dell'impiegato di ruolo o non di ruolo, nonche' dei salariati (o del pensionato che abbia appartenuto) comunque in servizio presso le amministrazioni di cui al titolo V della presente legge, o di morte del coniuge o di congiunti di primo grado, discendenti o ascendenti a suo carico, anche se non conviventi. La rimanente somma e' ripartita fra tutto il personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, la Corte dei conti e rispettivi uffici dipendenti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, nonche' al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza ed al personale che fruisce del trattamento economico dei magistrati". Art. 17. - E' sostituito dal seguente: "La ripartizione della somma di cui all'ultimo comma del precedente articolo e' effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378". Art. 18. - E' soppresso. Art. 19. - E' soppresso. Art. 25. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il personale addetto agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e da quello del tesoro, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti puo' essere escluso dalla ripartizione dei diritti, qualora ricorrano motivi di demerito o quando fruisca di altri particolari compensi o benefici economici". Art. 26. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Ai soli effetti della determinazione dei bimestri di cui al primo comma dell'art. 13 ed al primo comma dell'art. 16 e' stabilita, la decorrenza del 1 gennaio 1948". Gli allegati C, E ed F al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, sono sostituiti dai seguenti:

[5]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Testo in vigore dal 27 luglio 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-07-17;575~art2 · fonte del testo