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Le modificazioni introdotte dalla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952.

Testo in vigore dal 27 luglio 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-07-17;575~art3 · fonte del testo