Gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio funzionante presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facolta' statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la meta' degli esami previsti dal piano di studi. Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, oli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Cassino, purche' essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle universita' statali o riconosciute. L'esame di cui al comma precedente sara' scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sara' sottoposta all'approvazione del consiglio di facolta'. L'iscrizione dovra' essere richiesta entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 18 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art22 · fonte su Normattiva