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La spesa necessaria per la realizzazione della rete di stazioni e' valutata in lire 2.500 milioni e il relativo stanziamento sara' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione della rete di stazioni di cui al precedente articolo 1, la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema sara' stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1979 al 1 gennaio 1987

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;863~art3 · fonte su Normattiva