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I programmi di cui all'articolo 5 sono valutati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. I programmi, o anche parti di essi, positivamente valutati dal comitato tecnico-scientifico, approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e che trovano sufficiente copertura finanziaria per effetto di quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, sono posti immediatamente in attuazione. Alla determinazione del contributo dello Stato alle spese di gestione delle opere realizzate in base alla presente legge si provvede con successiva legge. A tal fine il Governo presenta un apposito disegno di legge entro il 31 dicembre 1989.

Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 11 agosto 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-05-16;184~art6 · fonte su Normattiva