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I programmi di cui all'articolo 5 sono valutati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. I programmi, o anche parti di essi, positivamente valutati dal comitato tecnico-scientifico, approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e che trovano sufficiente copertura finanziaria per effetto di quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, sono posti immediatamente in attuazione. Alla determinazione del contributo dello Stato alle spese di gestione delle opere realizzate in base alla presente legge si provvede con successiva legge. A tal fine il Governo presenta un apposito disegno di legge entro il 31 dicembre 1989. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 agosto 1997, n. 266
2La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata."
Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998
