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Per la valutazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge, anche ai fini della compatibilita' ambientale, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, un comitato tecnico-scientifico. Il comitato verifica lo stato di avanzamento dei piani e dei programmi e la validita' dei risultati conseguiti, anche ai fini delle determinazioni da assumere da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in ordine al proseguimento dei piani e dei programmi stessi. La CIRA S.p.a. adegua i piani ed i programmi alle determinazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato tecnico-scientifico, composto da nove membri, di comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), di cui due designati dall'ASI, uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno dalla Divisione aerea studi, ricerche e sperimentazioni (DASRS) dell'Aeronautica militare, e' costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato nomina nel suo ambito il presidente, organizza il proprio ordinamento interno e riferisce al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i compensi spettanti ai membri del comitato. Il relativo onere e' proporzionalmente posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, per l'attivita' concernente le finalita' del capo I, ed incluso nei programmi, per l'attivita' di cui al capo II.

Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 11 agosto 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-05-16;184~art7 · fonte su Normattiva