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Per la valutazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge, anche ai fini della compatibilita' ambientale, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, un comitato tecnico-scientifico. Il comitato verifica lo stato di avanzamento dei piani e dei programmi e la validita' dei risultati conseguiti, anche ai fini delle determinazioni da assumere da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in ordine al proseguimento dei piani e dei programmi stessi. La CIRA S.p.a. adegua i piani ed i programmi alle determinazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato tecnico-scientifico, composto da nove membri, di comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), di cui due designati dall'ASI, uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno dalla Divisione aerea studi, ricerche e sperimentazioni (DASRS) dell'Aeronautica militare, e' costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato nomina nel suo ambito il presidente, organizza il proprio ordinamento interno e riferisce al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i compensi spettanti ai membri del comitato. Il relativo onere e' proporzionalmente posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, per l'attivita' concernente le finalita' del capo I, ed incluso nei programmi, per l'attivita' di cui al capo II. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1997, n. 266

2

La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata."

Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-05-16;184~art7 · fonte su Normattiva