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Per il controllo dei rapporti finanziari conseguenti all'affidamento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituita, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, una commissione formata da cinque membri, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali due appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, uno dei quali con funzioni di presidente, e gli altri tre in rappresentanza, rispettivamente, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del bilancio e della programmazione economica. La commissione e' costituita con decreto del Ministro del tesoro, su designazione dei Ministri competenti. Per consentire l'espletamento del controllo il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 comunica alla commissione le proprie valutazioni. La CIRA S.p.a. e' tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro e al comitato tecnico-scientifico apposito rendiconto semestrale riferito distintamente all'esecuzione delle opere e allo svolgimento dei programmi in corso di attuazione, nonche' ogni altro documento richiesto dalla commissione. Per la determinazione dei compensi spettanti ai membri della commissione e per l'imputazione del relativo onere si applica l'articolo 7, comma 5.

Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 11 agosto 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-05-16;184~art8 · fonte su Normattiva