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Per il controllo dei rapporti finanziari conseguenti all'affidamento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituita, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, una commissione formata da cinque membri, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali due appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, uno dei quali con funzioni di presidente, e gli altri tre in rappresentanza, rispettivamente, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del bilancio e della programmazione economica. La commissione e' costituita con decreto del Ministro del tesoro, su designazione dei Ministri competenti. Per consentire l'espletamento del controllo il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 comunica alla commissione le proprie valutazioni. La CIRA S.p.a. e' tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro e al comitato tecnico-scientifico apposito rendiconto semestrale riferito distintamente all'esecuzione delle opere e allo svolgimento dei programmi in corso di attuazione, nonche' ogni altro documento richiesto dalla commissione. Per la determinazione dei compensi spettanti ai membri della commissione e per l'imputazione del relativo onere si applica l'articolo 7, comma 5. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 agosto 1997, n. 266
2La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata."
Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998
