Art. 10-quater
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La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.
Testo vigente dal 12 agosto 2006 al 22 ottobre 2015 · versione 2 su Normattiva