Art. 12
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La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
- a)l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
- b)l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
- c)l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
- d)l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
- e)la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
Testo vigente dal 31 marzo 2000 al 17 settembre 2011 · versione 0 su Normattiva