Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In conseguenza delle disposizioni contenute nella presente legge si provvedera', mediante decreto del ministro del tesoro, al trasporto dei fondi di bilancio che si renderanno necessari fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1911.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Leonardi-Cattolica - Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-02;618~art10 · fonte del testo