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[1]E' vietata la destinazione negli uffici del Ministero, in qualita' di comandato, di qualsiasi impiegato civile appartenente ai ruoli del personale d'ordine dipartimentale.

[2]Il numero dei sottufficiali e militari del corpo Reale equipaggi da applicarsi al Ministero per i servizi di scritturazione e di archivio presso l'Ufficio di stato maggiore della marina, presso la divisione militare del corpo Reale equipaggi e per altri servizi di carattere esclusivamente tecnico-militare, sara' annualmente fissato nella relativa tabella dello stato di previsione della spesa.

Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-02;618~art2 · fonte del testo