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[1]Nella prima attuazione del nuovo organico stabilito con l'art. 1 della presente legge, saranno osservate le norme seguenti:

[2]Gli impiegati civili appartenenti al corpo dei contabili ed i commessi delle capitanerie di porto che si trovavano a prestar servizio presso il Ministero alla data del 1° luglio 1910 potranno, a loro domanda, far passaggio nel ruolo della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale ai gradi ed alle classi cui e' assegnato uno stipendio corrispondente a quello da essi percepito all'entrata in vigore della presente legge.

[3]Essi saranno classificati promiscuamente con gli impiegati d'ordine inscritti nel grado e classe cui fanno passaggio in ordine della rispettiva anzianita'.

[4]I disegnatori che si trovavano comandati in servizio presso l'Amministrazione centrale alla data suddetta per esercitarvi mansioni di scritturazione o di archivio, potranno parimente far passaggio nel ruolo della categoria d'ordine alle condizioni suddette.

[5]Gli impiegati delle categorie suaccennate che non fanno passaggio nella categoria d'ordine cesseranno di essere destinati al Ministero, facendo immediato ritorno nelle sedi dipartimentali.

Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-02;618~art3 · fonte del testo