Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I posti degli impiegati civili dei vari corpi della Regia marina e quelli dei sottufficiali del corpo Reale equipaggi che in forza degli articoli 3 e 4 della presente legge fanno passaggio nella categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale, rimarranno soppressi nei rispettivi ruoli organici.

Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-02;618~art5 · fonte del testo