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I posti degli impiegati civili dei vari corpi della Regia marina e quelli dei sottufficiali del corpo Reale equipaggi che in forza degli articoli 3 e 4 della presente legge fanno passaggio nella categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale, rimarranno soppressi nei rispettivi ruoli organici.
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
