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[1]Il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina, di cui nella tabella annessa alla legge 30 giugno 1908, n. 304, e' stabilito nel modo seguente:
[2]Commessi ed uscieri capi di 1ª classe n. 5, a L. 2000.
[3]Commessi ed uscieri capi di 2ª classe n. 10, a L. 1800.
[4]Uscieri di 1ª classe n. 16, a L. 1600.
[5]Uscieri di 2ª classe n. 9, a L. 1400. 1
[6]Uscieri di 3ª classe n. 3, a L. 1200. 1
[7]Magazziniere n. 1, a L. 2000.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 12 giugno 1913, n. 665
1Il Regio Decreto 12 giugno 1913, n. 665 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Nel ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina, approvato con l'art. 6 della legge 2 luglio 1911, n. 618, sono aumentati un posto di usciere di 2ª classe, ed un posto di usciere di 3ª classe". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' decorrenza dal 1° luglio 1913.
Testo in vigore dal 13 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
