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I posti che rimarranno vacanti nel personale subalterno del Ministero della Marina, in conseguenza dell'aumento di organico portato dall'art. 6 della presente legge, saranno conferiti, a scelta, agli inservienti delle direzioni dei lavori in servizio presso l'Amministrazione centrale da almeno due anni, che ne siano riconosciuti idonei.
Testo in vigore dal 4 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
