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Agli effetti della presente legge l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, si applica anche ai militari promossi anteriormente al 31 gennaio 1918, tenendo conto, in ogni caso, delle promozioni per merito di guerra, ancorche' conferite posteriormente al giorno al quale risale l'invalidita' del militare.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009
