Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009. 135 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando esistano orfani del militare morto a causa della guerra, di eta' minore ai 14 anni compiuti, la pensione viene corrisposta nella misura indicata alla tabella B annessa alla presente legge, fino al compimento della predetta eta' da parte dell'ultimo orfano.
tolto: In caso di riparto della pensione, alla vedova e agli orfani di eta' superiore ai 14 anni, viene devoluta una somma non maggiore di quella che, a titolo di pensione e di assegno integratore, sarebbe spettata loro in applicazione delle norme anteriori alla presente legge, e la rimanenza e' divisa in parti uguali tra gli orfani di eta' minore di quella sovraindicata.
tolto: Agli effetti del presente articolo i figli e le figlie nubili di cui all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, sono equiparati ai minori della eta' di 14 anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-12-23;1821~art6 · fonte del testo