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Se il termine di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, sia scaduto o scada entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge, si intende riaperto o prorogato per un anno a decorrere dalla pubblicazione medesima.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-23;1821~art5 · fonte del testo