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[1]Quando esistano orfani del militare morto a causa della guerra, di eta' minore ai 14 anni compiuti, la pensione viene corrisposta nella misura indicata alla tabella B annessa alla presente legge, fino al compimento della predetta eta' da parte dell'ultimo orfano.

[2]In caso di riparto della pensione, alla vedova e agli orfani di eta' superiore ai 14 anni, viene devoluta una somma non maggiore di quella che, a titolo di pensione e di assegno integratore, sarebbe spettata loro in applicazione delle norme anteriori alla presente legge, e la rimanenza e' divisa in parti uguali tra gli orfani di eta' minore di quella sovraindicata.

[3]Agli effetti del presente articolo i figli e le figlie nubili di cui all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, sono equiparati ai minori della eta' di 14 anni.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-23;1821~art6 · fonte del testo