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Alla vedova che non goda dei benefici dell'articolo precedente, al genitore o all'assimilato al genitore, quando siano incapaci a qualsiasi lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria e purche' risulti in modo non dubbio che si trovino in istato di indigenza e che non possano ricevere gli alimenti dalle persone alle quali ne incombe l'obbligo, a sensi dell'art. 138; e seguenti del Codice civile, la pensione di guerra si liquida nella misura della tabella B annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-23;1821~art7 · fonte del testo