Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni precedenti si applicano ai casi verificatisi dal 29 settembre 1911, anche se le pensioni siano gia' state liquidate, ma il godimento dei benefici apportati dalla presente legge ha effetto dalla data della sua pubblicazione.
[2]La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 ha applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1919.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009
