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[1]Per le linee di navigazione lacuale in servizio pubblico sara' provveduto entro un anno dalla data di promulgazione della presente legge alla regolarizzazione dei rispettivi atti di concessione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Sacchi - Nitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 16 dicembre 2010
