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[1]Per le linee di navigazione lacuale in servizio pubblico sara' provveduto entro un anno dalla data di promulgazione della presente legge alla regolarizzazione dei rispettivi atti di concessione.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1913.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Tedesco - Sacchi - Nitti.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1913-06-08;631~art7 · fonte del testo