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[1]Le annualita' del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della citta' di Roma, stabilite dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209, e 20 luglio 1890, n. 6980, delle quali venne disposta l'anticipazione al comune con le leggi 28 giugno 1892, n. 299, 7 luglio 1901, n. 333, 7 luglio 1902, n. 306, ed 11 luglio 1907, n. 502, restano definitivamente a beneficio del comune, senza obbligo di rimborso. Quelle disposte con l'art. 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, delle quali non siasi ancora effettuato il pagamento, continueranno ad essere corrisposte al comune, senza obbligo di restituzione, nei modi e termini e pei titoli indicati nella suddetta legge.

[2]Nulla e' innovato pel termine entro il quale debbono essere compiute le opere di cui nella legge 11 luglio 1907, n. 502.

[3]L'autorizzazione, prevista all'ultima parte dell'art. 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, sara' data con decreto Reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in seguito a deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~art3 · fonte del testo