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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Roma mutui ammortizzabili in un periodo estensibile sino a 50 anni per la esecuzione delle opere e per le provviste dei materiali, di cui nell'elenco annesso alla presente legge (allegato B).

[2]Salva l'osservanza delle prescrizioni di altre leggi, i detti mutui saranno concessi in seguito a parere favorevole del ministro dei lavori pubblici e previo l'adempimento delle condizioni, che saranno anche stabilite dal regolamento, nel quale saranno altresi' stabilite le norme speciali per i prelevamenti dello ammontare dei mutui.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~art4 · fonte del testo