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[1]A cominciare dal 1° luglio 1911 lo Stato assume la intera spesa necessaria pel pagamento dell'annualita' d'interessi e di ammortamento del prestito di L. 6,000,000 per l'esecuzione delle opere della zona monumentale, stabilita con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

[2]Resta per tutt'altro salvo quanto e' disposto negli articoli 3 della convenzione 5 marzo 1907 e 17 e seguenti della suddetta legge 11 luglio 1907, n. 502, specialmente per quanto riguarda il pagamento del residuo contributo arretrato in dipendenza della legge 18 dicembre 1898, n. 509, e la proprieta' e l'onere della manutenzione, riservati allo Stato pei soli monumenti, ed al comune per le strade, parchi, viali e giardini.

[3]Il capitolo 246 del bilancio per la spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912 e quelli corrispondenti per gli esercizi successivi sino al totale ammortamento del mentovato mutuo di lire 6,000,000 saranno aumentati da L. 200,000 a L. 300,000 per l'estinsione, a rate semestrali anticipate, della detta somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~art5 · fonte del testo