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[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma, per una somma complessiva di 10 milioni di lire, mutui occorrenti per la prosecuzione della costruzione degli edifici ad uso di abitazione degli impiegati dello Stato in Roma.

[2]I mutui saranno dati, in aggiunta a quelli concessi con l'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, in due rate di cinque milioni di lire ciascuna e alle condizioni, nei termini e con le garanzie stabilite nel capo IX, del regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 12 marzo 1908, n. 151.

[3]La prima rata, quando sia dimostrato di avere impegnato nelle costruzioni i 10 milioni gia' concessi, e la seconda saranno somministrate in base a speciali concessioni date con decreti ministeriali, sentito il Consiglio dei ministri.

Testo in vigore dal 25 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-07-15;755~art9 · fonte del testo