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[1]Gli articoli 2 al 5 della legge 17 febbraio 1881, n. 51 sul Consiglio superiore di pubblica istruzione sono abrogati.
[2]Il Consiglio superiore di pubblica istruzione e' composto di 36 membri oltre il ministro che lo presiede.
[3]Sei di questi membri sono eletti dal Senato tra i senatori e sei dalla Camera tra i deputati; gli uni e gli altri che non facciano parte del corpo insegnate universitario, sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti. I deputati continueranno a far parte del Consiglio, anche se cesseranno dal mandato parlamentare, fino alla scadenza della nomina.
[4]L'elezione a membro del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica.
[5]Dodici sono liberamente scelti dal ministro, che li propone alla nomina Regia.
[6]Gli altri dodici saranno designati al ministro dai professori ordinari e straordinari dei corpi scientifici universitari nelle proporzioni da fissarsi col regolamento.
[7]Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensi' essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.
[8]Il Consiglio si rinnovera', per una meta', ad ogni biennio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
