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[1]Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali saranno retribuiti con una indennita' di L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita.
[2]Tale indennita' non potra' superare 1800 lire annue.
[3]Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale saranno retribuiti con 2000 lire annue.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
