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[1]Tutti i professori, anche per gli incarichi ad essi affidati, sono obbligati a dare entro l'anno accademico, e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso, non meno di 50 lezioni.

[2]Alla fine di ogni anno accademico sara' pubblicato, nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione, il numero delle lezioni date da ogni singolo professore.

[3]Il professore che, senza giusti motivi, riconosciuti dal Ministero su relazione del Consiglio accademico, non adempie all'obbligo anzidetto, e' ammonito, e dell'ammonizione e' data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Se l'ammonizione restera' inefficace, il professore sara' deferito al Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale procedera' a norma degli articoli 107 e 108 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art11 · fonte del testo

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