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I rettori delle Universita', i capi degli Istituti d'istruzione superiore, i direttori di cliniche e di gabinetti scientifici, non possono, sotto la loro personale responsabilita', eccedere nelle spese i fondi loro assegnati, anno per anno, a titolo di dotazione o di assegni straordinari.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
