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[1]I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' o dell'Istituto ove insegnano.
[2]Possono pero' essere autorizzati dal ministro a risiedere in localita' prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando cio' sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
