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[1]Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Universita' e degli Istituti superiori autonomi indiciti nella tabella A, annessa alla presente legge, e' di L. 7000; quello dei professori straordinari di L. 4500.
[2]Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di L. 10,000, con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.
[3]Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
