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Fino alla effettiva nomina dei membri del Consiglio superiore da eleggersi dal Senato e dalla Camera dei deputati secondo l'art. 1, resteranno in carica i consiglieri scaduti al 30 giugno Gli altri membri del Consiglio superiore che al 30 giugno 1909 non avranno compiuto il quadriennio dalla loro nomina resteranno in carica secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
