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[1]Gli aumenti quinquennali gia' conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge saranno elevati alla misura stabilita dagli articoli 2 e 14 e computati nel numero di quelli consentiti dagli articoli stessi.

[2]Qualunque sia pero' il numero degli aumenti conseguiti, lo stipendio complessivo non potra' mai eccedere il massimo di L. 10,000 per i professori universitari e di L. 8000, per quelli degli Istituti superiori femminili di magistero, che avessero gia' conseguito il grado di ordinario al momento della promulgazione della presente legge.

[3]Ai professori ordinari, ai quali, all'attuazione delle leggi speciali di pareggiamento di alcune Universita', venne assegnato uno stipendio iniziale di L. 6000, saranno computati, agli effetti del primo comma del presente articolo, come conseguiti due aumenti quinquennali di L. 500.

[4]Gli aumenti stessi, come gli altri maturati o in corso di maturazione sullo stipendio anzidetto, saranno elevati alla misura sovraindicata.

Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art22 · fonte del testo

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