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[1]Tutti i professori ufficiali che attualmente hanno l'incarico di un insegnamento complementare, lo potranno conservare nelle forme di legge.

[2]Quelli tra essi che al 30 marzo 1909 avevano un incarico di materia complementare o fondamentale retribuito in misura superiore a L. 1,250, conserveranno la retribuzione da essi goduta, ritenendo la differenza tra questa e le L. 1,250 come assegno personale che sara' assorbito dagli eventuali aumenti quinquennali successivi fino a concorrenza di essi. Anche tale assegno cessera' col cessare dell'incarico.

[3]Gl'incaricati la cui prima nomina all'ufficio ebbe la decorrenza dal l° novembre avranno diritto di percepire per il mese di ottobre 1909 intiera retribuzione mensile malgrado che la loro conferma termini col 15 del mese stesso.

Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art24 · fonte del testo

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