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Ai professori ufficiali, che, alla pubblicazione della presente legge, siano professori ordinari e straordinari contemporaneamente in piu' Istituti, non si applica il disposto dell'art. Essi pero' godranno del miglioramento portato dalla presente legge soltanto per il posto di ordinario.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
