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I professori che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, anche dopo compiuta l'eta' di 75 anni, quando, a parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, concorrano per essi le condizioni volute dall'art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-07-19;496~art26 · fonte del testo

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