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[1]La spesa degli aumenti portati dalla presente legge agli stipendi dei professori ordinari e straordinari del R. Istituto di studi superiori di Firenze, del R. politecnico di Torino, della R. scuola superiore navale di Genova, degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, sara' a totale carico dello Stato.
[2]In corrispondenza degli aumenti di cui sopra, e nella misura risultante da apposita liquidazione, saranno accresciuti anno per anno i contributi dello Stato nella spesa di mantenimento degli Istituti sovraindicati stabiliti rispettivamente dalle leggi 9 luglio 1905, n. 366, e 8 luglio 1906, n. 321, dal R. decreto 26 luglio 1891, n. 480, e dalla legge 9 luglio 1905, n. 365.
[3]Sara' pure a carico dello Stato la spesa degli aumenti di stipendio per i due professori ordinari e per lo straordinario delle scuole di elettrotecnica e di elettrochimica annesse al Regio Istituto tecnico superiore di Milano.
[4]Parimenti sara' a carico dello Stato la maggiore spesa che per effetto della presente legge occorrera' oltre quella stabilita dall'art. 12. della legge 5 maggio 1907, n. 257, per il riordinamento degli insegnamenti della scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova; e quella occorrente per il miglioramento economico del personale assistente, tecnico e subalterno del Regio Istituto di studi superiori di Firenze.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
