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Le disposizioni degli articoli 5 e 9, comma primo, non saranno applicabili a quei professori straordinari che al 30 dicembre 1909 avessero acquistato la stabilita' e fossero proposti per la promozione ad ordinario, intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilita'.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
