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I liberi docenti, i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano un incarico di materia obbligatoria o complementare retribuito in misura superiore a L. 2000, conserveranno la stessa retribuzione, qualora l'incarico venisse loro confermato.
Testo in vigore dal 30 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
